L’agevolazione prima casa diventa più ampia per gli emigrati all’estero, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello.

In merito all’agevolazione ‘prima casa’, in caso di riacquisto in Italia di immobili da soggetto residente all’estero, con Risposta a interpello n 627 del 27 settembre 2021, le Entrate chiariscono che l’istante può beneficiare degli sconti “prima casa” per l’appartamento acquistato dopo aver rivenduto l’immobile per cui ha beneficiato delle agevolazioni in esame e non deve trasferire la propria residenza entro 18 mesi nella nuova casa né dichiararla sua dimora principale.

L’istante, residente all’estero e iscritto all’A.I.RE. con atto notarile del 2020, acquista un immobile, allo stato grezzo, da destinare ad abitazione principale, chiedendo le agevolazioni per la “prima casa”. L’immobile viene rivenduto nel 2021.

Successivamente, con atto notarile l’istante riacquista:

a) un immobile sito in Italia (cat. A/3);

b) un garage pertinenziale (cat. C/6);

c) un posto auto scoperto riportato cat. (C/6).

Per l’appartamento e per l’autorimessa pertinenziale ha chiesto l’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” e relativa pertinenza, ai sensi della disposizione di cui al n. 21 della tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Egli chiede chiarimenti in ordine all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui ha riacquistato la nuova abitazione

Le Entrate chiariscono che in relazione alla fattispecie in esame, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

Tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) si ritiene che non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.

La circolare n. 38/E del 2005 ha chiarito che la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto.

Concludendo il cittadino italiano residente all’estero, per non perdere gli sconti “prima casa”, non deve necessariamente adibire ad abitazione principale l’appartamento riacquistato nel territorio nazionale dopo aver venduto la casa per cui ha usufruito delle suddette agevolazioni. 

 

 

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