Lo sapevi che in sede di registrazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare (registrazione obbligatoria nei 20 giorni dalla sua formazione ai sensi dell’art.10 della tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86) occorre versare l’imposta di registro, oltre che nella misura fissa di euro 200,00 per singola obbligazione, anche nella misura variabile dello 0,50% e del 3,00% rispettivamente sulle somme corrisposte o da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria ed a titolo di acconto prezzo.
L’imposta proporzionale (e non quella fissa) sarà detratta da quanto dovuto nel contratto definitivo rimanendo a carico dell’acquirente il pagamento della sola differenza.
Infatti l’imposta corrisposta sull’acconto, o sulla caparra, rappresenta un anticipo dell’imposta proporzionale dovuta in sede di registrazione dell’atto di trasferimento.
Può accadere tuttavia che l’importo dovuto in sede di rogito di compravendita sia inferiore a quanto versato in sede di preliminare, questo per effetto di esenzioni o di agevolazioni.
Al riguardo, nonostante quanto auspicato dal Notariato con lo studio n. 185-2011/T, non risulta possibile ridurre l’imposta già in sede di contratto preliminare per cui l’unica strada percorribile risulta quella del rimborso.
Nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, in base a quanto riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 (§ 3.1), il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta proporzionale versata in sede di registrazione del contratto preliminare.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo essendo questo il momento in cui si cristallizza l’obbligo definitivo del pagamento dell’imposta di registro.
Il rimborso spetta anche nel caso in cui il contratto preliminare venga risolto per la mancata stipula del contratto definitivo (Cass n. 14028 del 15.6.2007). In tal caso, anche se non è esplicitato nella sentenza, il rimborso sarà limitato all’imposta proporzionale pagata sull’acconto prezzo risultando dovute l’imposta fissa e quella proporzionale sulla caparra.
La domanda di rimborso deve essere presentata, in carta libera, all’ufficio che ha eseguito la registrazione sia mediante consegna diretta oppure con raccomandata senza busta con avviso di ricevimento o, infine, tramite PEC.